I REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

  • Novità: l’oggetto del Brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non deve essere entrato a far parte dello stato attuale della tecnica, in qualsiasi parte del mondo, anteriormente alla data di deposito della domanda. Quindi, il requisito della novità richiede che l’oggetto del Brevetto non sia stato reso noto prima della data di deposito, mediante, ad esempio, divulgazione scritta o orale o mediante messa in vendita di un prodotto che lo incorpora, fatte salve le divulgazioni avvenute in regime di segretezza come nel caso di patti di riservatezza
  • Originalità (o attività inventiva): essa sussiste ogni volta che l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del settore. L’invenzione deve essere non banale e rappresentare un progresso rispetto allo stato attuale della tecnica
  • Industrialità: un’invenzione ha una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato. L’indicazione dell’applicabilità industriale è intesa come un requisito che richiede che l’oggetto del Brevetto sia attuabile e riproducibile
  • Liceità: non si può registrare un brevetto che leda il senso del buon costume o sia contrario all’ordine pubblico.