Brevetti2024-07-02T08:33:31+00:00

60 anni di Consulenza Brevettuale

Forniamo tutti i servizi necessari a

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a fianco degli inventori

Consulenza brevettuale

  • Studio fattibilità, redazione e deposito di domande di brevetto in Italia e all’estero.

  • Preparazione e deposito di repliche a rapporti di ricerca.

  • Ricerche di anteriorità in Italia e all’estero.

  • Redazione di contratti di licenza e/o cessione, trasferimento tecnologico, sviluppo congiunto, patti di riservatezza, trascrizioni.

  • Perizie in materia di contraffazione di brevetti per invenzione.

  • Azioni giudiziarie e stragiudiziali a difesa di brevetti per invenzione in Italia e all’estero.

  • Azioni di opposizione.

  • Sorveglianza in specifici settori tecnico-scientifici sui brevetti pubblicati o su specifici richiedenti.

  • Analisi sull’ambito di tutela di brevetti.

  • Redazione di patent family per lo status di validità di brevetti.

  • Traduzione di brevetti per Invenzione da e verso lingue straniere.

  • Estensione di brevetti in tutto il mondo.

  • Deposito di certificati di protezione complementare.

Per qualsiasi domanda, richiesta, informazione o per ricevere un preventivo personalizzato siamo a vostra disposizione.

tipologie di brevetto per invenzione

Il Brevetto per Invenzione

È uno strumento giuridico che rappresenta una forma di protezione concessa sia a società sia a persone fisiche per trovati aventi un alto grado di innovazione che rappresentano una soluzione nuova, originale e riproducibile ad un problema tecnico.

Il titolare di un Brevetto per Invenzione può vietare lo sfruttamento delle sue soluzioni da parte di terzi ottenendo un diritto di esclusiva.

Come tutti i titoli di Proprietà Intellettuale, Il Brevetto per Invenzione è un bene immateriale e come tale può essere venduto, concesso in licenza e iscritto a bilancio di un’impresa.

FAQ sui brevetti

Scopri di più sui brevetti

Quali sono i requisiti di brevettabilità?2023-08-08T12:26:38+00:00

I REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

  • Novità: l’oggetto del Brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non deve essere entrato a far parte dello stato attuale della tecnica, in qualsiasi parte del mondo, anteriormente alla data di deposito della domanda. Quindi, il requisito della novità richiede che l’oggetto del Brevetto non sia stato reso noto prima della data di deposito, mediante, ad esempio, divulgazione scritta o orale o mediante messa in vendita di un prodotto che lo incorpora, fatte salve le divulgazioni avvenute in regime di segretezza come nel caso di patti di riservatezza
  • Originalità (o attività inventiva): essa sussiste ogni volta che l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del settore. L’invenzione deve essere non banale e rappresentare un progresso rispetto allo stato attuale della tecnica
  • Industrialità: un’invenzione ha una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato. L’indicazione dell’applicabilità industriale è intesa come un requisito che richiede che l’oggetto del Brevetto sia attuabile e riproducibile
  • Liceità: non si può registrare un brevetto che leda il senso del buon costume o sia contrario all’ordine pubblico.
Cos’è il diritto di priorità?2023-08-08T12:21:11+00:00

PRIORITÀ

Il diritto di priorità conferisce al titolare della domanda di un brevetto per invenzione la possibilità di depositare lo stesso brevetto in uno o più stati diversi da quello iniziale rivendicando la data del primo deposito. Questa procedura consente di cristallizzare lo stato della tecnica per l’esame di brevettabilità alla data del primo deposito, escludendo eventuali divulgazioni che siano avvenute tra la data del primo deposito e quella del secondo in un altro stato.

Che cosa è escluso dalla brevettazione?2023-08-08T12:18:42+00:00

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla brevettazione:

a. Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici.
b. I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori tali da non generare un effetto tecnico oltre la normale interazione tra software e pc (sui programmi per elaboratore sono applicate particolari condizioni, Rif. Si può Brevettare un software? ).
c. Le presentazioni di informazioni.

Non sono altresì brevettabili i metodi terapeutici e di diagnosi, ma tale divieto non si estende ai prodotti necessari per l’attuazione di questi metodi.

E’ necessario effettuare una ricerca prima di brevettare?2023-08-08T12:16:12+00:00

RICERCA DI ANTERIORITÀ EPO

Una ricerca di anteriorità viene comunque effettuata nel corso della procedura di deposito per registrare un brevetto dalla maggiore parte degli uffici nazionali.

Dal 1 Luglio 2008 anche le domande di brevetto italiane sono sottoposte ad una ricerca di novità da parte dell’EPO, European Patent Office, poi inviata all’UIBM che è inoltrata al richiedente entro 9 mesi dal deposito, insieme con un parere sulla brevettabilità dell’invenzione.

Questo rende vantaggioso il deposito di una domanda nazionale italiana poiché ad un costo contenuto si ottiene una ricerca cui risultati possono essere utili al richiedente per comprendere se il brevetto meriti di essere esteso all’estero oppure no o comunque se valga la pena di investirci.

Attenzione: una predivulgazione dell’oggetto del brevetto prima del deposito della domanda è tale da comportare la nullità di quest’ultima.

Si può brevettare un software?2023-08-08T12:11:37+00:00

BREVETTO SOFTWARE

Si può brevettare un software? In Italia, in armonia con i principali paesi aderenti alla European Patent Convention, i programmi per elaboratore “in quanto tali” sono esclusi dalla protezione brevettuale, tuttavia la normativa è stata resa più chiara da quando l’EPO ha introdotto le “computer implemented inventions”.

Un’invenzione implementata da un calcolatore si può brevettare e tutela le funzionalità del software e come queste vengono ottenute ad un livello superiore rispetto al livello codice, più similmente ad un Brevetto di metodo.

Di conseguenza non si tutela il linguaggio/ambiente di programmazione relativo o le forme in cui sono scritti gli algoritmi: è necessario che l’esecuzione del programma generi un effetto tecnico (interno al computer, ad esempio nella gestione di risorse hardware, o esterno al computer ad esempio comandando un’apparecchiatura) che vada oltre la normale interazione fra programma e computer.

Il Brevetto di Invenzione proteggerà il metodo e/o la logica soggiacenti al software, indipendentemente dalla sua specifica implementazione.

Un’utile domanda da porsi per capire subito che un software non è brevettabile è la mancanza di un problema tecnico che il programma risolva con una soluzione nuova ed inventiva rispetto allo stato dell’arte.

A titolo esemplificativo, un ingegnere di sistemi che inventa un metodo nuovo ed inventivo per bilanciare il carico lavorativo su una rete di computer (definendo quale computer eseguirà quale compito), può implementare l’invenzione interamente nel software ed essa può essere oggetto di registrazione, così come ad esempio il sistema di controllo di trazione di un’automobile: la valutazione viene sempre rimandata agli aspetti fondamentali della novità e dell’attività inventiva.

Come posso tutelare il codice sorgente?

E’ sempre possibile invece ricorrere al Diritto d’Autore in quanto i programmi, a livello di codice sorgente, possono essere identificati come creazioni intellettuali.

In questo caso si procede registrando il codice sorgente del programma (e/o l’applicativo) ma possono essere oggetto di tutela anche relative interfacce (costituite da elementi grafici, verbali, fonetici…) o elementi che il programma fornisce in risposta, anche ricorrendo alla privativa del design.

Elementi grafici possono altresì essere tutelati mediante le privative di marchi e design.

La durata del Diritto d’Autore in Italia è di 70 anni dalla morte dell’autore. Sono previste durate differenti in funzione della tipologia di opera creativa.

Registrazione siti web?
Il Diritto d’Autore trova ulteriore applicazione anche in merito ai siti pubblicati su Internet, in quanto un sito internet può essere costituito da una particolare struttura innovativa contenente testi, immagini, suoni e altro che naturalmente sono protetti dal Diritto d’Autore.

Si precisa che le varie forme di privativa (Brevetto per Invenzione, Marchi, Design, Diritto d’Autore) non si escludono a vicenda.

Quali sono le differenze tra Brevetto per Invenzione e Modello di Utilità?2023-08-23T07:17:46+00:00

DIFFERENZE TRA BREVETTO PER INVENZIONE E MODELLO DI UTILITÀ

In Italia ed alcuni altri paesi esiste una privativa più “leggera” del Brevetto di Invenzione, in grado di conferire anch’essa diritto di esclusiva nell’utilizzo commerciale, ovvero il modello di utilità. Quali sono le differenze tra Brevetto per Invenzione e Modello di Utilità?

Il Brevetto per Invenzione

E’ una forma di protezione che viene concessa sia a società sia a persone fisiche per trovati che hanno un alto grado di innovazione e rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. I requisiti di base sono la novità, l’industrialità e l’attività inventiva.

Il Modello Industriale di Utilità

Il Modello Industriale di Utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego.

Attraverso il Modello di Utilità, si protegge un’invenzione che è nuova e comporta un’attività inventiva che consiste nel modificare la configurazione, la struttura o la costituzione di un oggetto in modo da offrire un vantaggio percettibile nel suo utilizzo o fabbricazione.

Quali sono le principali differenze tra Brevetto per Invenzione e Modello di Utilità?

In generale, i Modelli di Utilità sono utili per le imprese che vogliono registrare “piccole” scoperte e miglioramenti ai dispositivi esistenti, invenzioni di oggetti che richiedono una soluzione tecnica dall’inventività minore, infatti:

  • I Brevetti per Invenzione devono vantare il requisito di novità internazionale che viene determinata mediante la redazione di un rapporto da parte dell’Ufficio Europeo dei Brevetti sullo stato dell’arte.
  • I Modelli di Utilità devono comportare una novità nazionale. A differenza dei brevetti per invenzione, i modelli di utilità non sono sottoposti a una ricerca di novità eseguita dall’EPO. Quest’ultimo, quindi, non emette un rapporto di ricerca né un’opinione di brevettabilità.
  • La protezione dei Brevetti per Invenzione si estende fino a 20 anni, con rinnovi annuali (a partire dal 5°anno).
  • La protezione dei Modelli di Utilità si estende fino a 10 anni, con rinnovo per un ulteriore quinquennio (al 6°anno).
  • I Modelli di Utilità, differentemente dai Brevetti per Invenzione, non possono fare riferimento a metodi, procedimenti o nuovi usi, dal momento che consistono in un trovato dotato di caratteristiche fisiche
  • Mentre il Brevetto per Invenzione è una privativa esistente in praticamente tutti gli stati, il Modello di Utilità è una privativa in uso nei seguenti stati: Albania, Angola, Argentina, ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization), Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belize, Brasile, Bolivia, Bulgaria, Cile, Cina (inclusi Hong Kong e Macao), Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Danimarca, Ecuador, Egitto, Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Guatemala, Honduras, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Kazakistan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malesia, Messico, OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle), Peru, Filippine, Polonia, Portogallo, Corea del Sud, Moldavia, Russia, Repubblica Slovacca, Spagna, Taiwan, Tagikistan, Trinidad & Tobago, Turchia, Ucraina, Uruguay e Uzbekistan.
Quali sono i diritti derivanti da una domanda di brevetto non ancora concessa?2023-08-08T12:06:00+00:00

DIRITTI DERIVANTI ALLO STATO DI DOMANDA

La concessione di un brevetto nazionale italiano avviene all’incirca dopo 2,5 anni dalla data di deposito della domanda.

Tuttavia i diritti di esclusiva derivanti possono essere azionati anche se la domanda è in stato pendente.

In particolare, il titolare di una domanda di brevetto pendente può impedire a terzi lo sfruttamento della soluzione ed iniziare a tale scopo azioni giudiziarie o chiedere provvedimenti cautelari:

  • a seguito della sua pubblicazione, che avviene dopo 18 mesi dalla data di deposito o data di priorità.
  • precedentemente alla pubblicazione se i terzi sono stati informati.
Posso divulgare la mia invenzione prima di depositare la domanda di brevetto?2023-08-01T12:55:57+00:00

LA PREDIVULGAZIONE DI UN’INVENZIONE

Una predivulgazione, anche se incompleta, può potenzialmente ostacolare la possibilità di concessione di brevetto in relazione al requisito della novità. Qualora sia necessario illustrare l’invenzione o concetti di base della stessa, è opportuno far sottoscrivere ai riceventi un accordo di non divulgazione (NDA).

Si possono proteggere le idee?2023-08-01T12:53:42+00:00

TUTELA UNA SPECIFICA IMPLEMENTAZIONE DI UN IDEA

No, le idee astratte non possono essere tutelate mediante brevetto per invenzione o modello industriale utilità. Queste due forme di tutela proteggono specifiche implementazioni che risolvono problemi tecnici in modo diverso rispetto a quanto noto allo stato dell’arte. Per ottenere un brevetto per invenzione o modello industriale di utilità è necessario disporre di una descrizione sufficientemente chiara e dettagliata della soluzione, corredata da disegni, tale da consentire a un esperto del settore di riprodurre l’oggetto della tutela.

60 anni a fianco degli inventori

Why choose us

TEAM DI CONSULENTI IN BREVETTI CON ESPERIENZA ULTRADECENNALE

Le decisioni strategiche inerenti al Vostro caso saranno discusse in un confronto tra più Consulenti allo scopo di ottenere una visione più completa dello stesso considerando obiettivamente rischi ed opportunità.

Una storica consolidata collaborazione con una rete di corrispondenti in tutto il mondo garantisce la massima qualità nelle fasi di deposito, tutela e mantenimento dei brevetti all’estero.

Esperienza in MOLTI settori, per tutti i servizi

Durante i nostri 60 anni di attività abbiamo fornito servizi di consulenza brevettuale in un ampissimo spettro di settori: industria siderurgica, metalmeccanica, tessile, dispositivi elettronici, materiali, chimica, beni di consumo sono solo alcuni.

Inoltre il nostro Studio fornisce assistenza in una grande varietà di casi inerenti allo sfruttamento commerciale dei titoli di Proprietà Industriale ed è in grado di suggerire la più adatta strategia nella stipula di accordi di cessione e sfruttamento di brevetti, modelli e marchi, nonché per la redazione di tutti gli accordi connessi agli stessi diritti (accordi di non divulgazione, patti di non concorrenza, accordi di distribuzione, sviluppo congiunto, ecc.).

PER REGISTRARE UN BREVETTO, AFFIDATI A CONSULENTI IN BREVETTI

Il Consulente in Brevetti è un professionista certificato che ha una formazione precisa nell’ambito della Proprietà Industriale ed è iscritto all’Ordine dei Consulenti in P.I. . Il suo obbiettivo è valorizzare i beni immateriali dei suoi clienti contribuendo a generare un asset economico ed un vantaggio sulla concorrenza.

Le procedure di brevettazione presentano numerose complessità e scarsa – se non nulla – possibilità di correggere eventuali errori commessi in fase di stesura della domanda di brevetto.

Il brevetto è un documento di natura legale che deve possedere determinate caratteristiche non solo per superare la procedura d’esame ma anche per essere robusto davanti eventuali contenziosi futuri.

I nostri Consulenti puntano ad ampliare l’ambito di protezione della domanda per evitare che il brevetto sia facilmente aggirabile trovando il giusto compromesso tra le informazioni che è necessario fornire e le conoscenze da non divulgare in quanto know-how dell’inventore.

Durante la redazione della domanda di brevetto teniamo presente che essa potrebbe costituire la base per successive domande in altri paesi dove sussistono diversi requisiti in base agli uffici brevetti competenti.

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