BREVETTO SOFTWARE

Si può brevettare un software? In Italia, in armonia con i principali paesi aderenti alla European Patent Convention, i programmi per elaboratore “in quanto tali” sono esclusi dalla protezione brevettuale, tuttavia la normativa è stata resa più chiara da quando l’EPO ha introdotto le “computer implemented inventions”.

Un’invenzione implementata da un calcolatore si può brevettare e tutela le funzionalità del software e come queste vengono ottenute ad un livello superiore rispetto al livello codice, più similmente ad un Brevetto di metodo.

Di conseguenza non si tutela il linguaggio/ambiente di programmazione relativo o le forme in cui sono scritti gli algoritmi: è necessario che l’esecuzione del programma generi un effetto tecnico (interno al computer, ad esempio nella gestione di risorse hardware, o esterno al computer ad esempio comandando un’apparecchiatura) che vada oltre la normale interazione fra programma e computer.

Il Brevetto di Invenzione proteggerà il metodo e/o la logica soggiacenti al software, indipendentemente dalla sua specifica implementazione.

Un’utile domanda da porsi per capire subito che un software non è brevettabile è la mancanza di un problema tecnico che il programma risolva con una soluzione nuova ed inventiva rispetto allo stato dell’arte.

A titolo esemplificativo, un ingegnere di sistemi che inventa un metodo nuovo ed inventivo per bilanciare il carico lavorativo su una rete di computer (definendo quale computer eseguirà quale compito), può implementare l’invenzione interamente nel software ed essa può essere oggetto di registrazione, così come ad esempio il sistema di controllo di trazione di un’automobile: la valutazione viene sempre rimandata agli aspetti fondamentali della novità e dell’attività inventiva.

Come posso tutelare il codice sorgente?

E’ sempre possibile invece ricorrere al Diritto d’Autore in quanto i programmi, a livello di codice sorgente, possono essere identificati come creazioni intellettuali.

In questo caso si procede registrando il codice sorgente del programma (e/o l’applicativo) ma possono essere oggetto di tutela anche relative interfacce (costituite da elementi grafici, verbali, fonetici…) o elementi che il programma fornisce in risposta, anche ricorrendo alla privativa del design.

Elementi grafici possono altresì essere tutelati mediante le privative di marchi e design.

La durata del Diritto d’Autore in Italia è di 70 anni dalla morte dell’autore. Sono previste durate differenti in funzione della tipologia di opera creativa.

Registrazione siti web?
Il Diritto d’Autore trova ulteriore applicazione anche in merito ai siti pubblicati su Internet, in quanto un sito internet può essere costituito da una particolare struttura innovativa contenente testi, immagini, suoni e altro che naturalmente sono protetti dal Diritto d’Autore.

Si precisa che le varie forme di privativa (Brevetto per Invenzione, Marchi, Design, Diritto d’Autore) non si escludono a vicenda.